COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 19 FEBBRAIO 2004 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SANGENNARESE – GARA SIRIGNANO/SANGENNARESE DEL 21.12.2003 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 19 FEBBRAIO 2004 - PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO SANGENNARESE – GARA SIRIGNANO/SANGENNARESE DEL 21.12.2003 – 1^ CAT.
La C.D., esaminati gli atti del fascicolo d’ufficio relativo al reclamo avanzato dall’A.C. Sangennarese, rileva quanto segue: in primo luogo che, per la parte che concerne presunte sostituzioni di persone, che sarebbero state attuate dalla società Siringano nel corso della gara in esame, il reclamo è da giudicare inammissibile, in quanto di competenza del Giudice Sportivo e, dunque, da preannunciare nel rispetto della vigente normativa (modalità procedurale che non è stata adempiuta dalla società ricorrente). Per quel che riguarda, invece, le supposte posizioni irregolari, agli effetti disciplinari, dei calciatori Colucci Michele, Acierno Donato e Colucci Andrew, è assolutamente certa quella relativa all’ultimo nominato. Invero, è stato accertato (come dalla decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. n. 49 del 22.01.2004 di questo C.R., pag. 1232) che, in occasione della gara del 18.12.2003, disputata tra le società Sirignano/Bruscianese, sotto il nome di Capriglione Andrea, la società Sirignano ha utilizzato Colucci Andrew (unico calciatore tesserato, con tale identità, a favore della società medesima), avvalendosi di una foto autenticata evidentemente contraffatta. Di conseguenza, nella detta gara il calciatore Colucci Andrei non ha scontato la relativa giornata di squalifica. Tanto premesso, egli risulta aver scontato due giornate di squalifica nelle gare ufficiali, successive al provvedimento di squalifica, alle quali non ha partecipato ed in relazione alle quali non è stato neppure inserito nella distinta: per l’esattezza, quelle del 29.11.2003 Real Marzano – Sirignano e del 13.12.2003 International Security Service – Sirignano (quella del 7.12.2003, Bruscianese - Sirignano è stata, per l’appunto, recuperata il 18.12.2003). Alla gara ancora successiva, che risulta essere quella in esame, dunque, il calciatore Colucci Andrei non aveva titolo a partecipare, in quanto gravato ancora dalla terza giornata di squalifica, non scontata, in ragione della sua partecipazione alla gara del 18.12.2003 con altra identità. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo, infliggendo a carico della società Sirignano, ai sensi dell’art. 12 C.G.S., comma 5, lettera a), la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Nulla dispone per la tassa reclamo, non versata.