COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 19 FEBBRAIO 2004 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DOLCEVITA FLEGREA – GARA DOLCEVITA F./LACCO AMENO DEL 10,.01.04 – C/5 C2
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 19 FEBBRAIO 2004 - PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO DOLCEVITA FLEGREA – GARA DOLCEVITA F./LACCO AMENO DEL 10,.01.04 – C/5 C2
La C.D., letto il reclamo presentato dalla società Dolcevita Flegrea, visto il referto arbitrale e letti gli atti del fascicolo di ufficio, sentita personalmente la parte, osserva: l’episodio, come espressamente riconosciuto dal legale rappresentante della società, si è verificato dopo la conclusione della gara, tra un calciatore e persone estranee non appartenenti alla Federazione. Esso non ha inciso in alcun modo sulla gara, né ha leso dirigenti o calciatori tesserati. Pur tuttavia, essendo stato l’incidente provocato da un tesserato ed avendo coinvolto più persone, ha comunque prodotto un disdoro per l’immagine del calcio e del mondo sportivo in genere, oltre ad aver creato uno stato di pericolo per l’ordine sociale e l’incolumità delle persone. Tanto premesso, pur ritenendo acquisita la certezza dell’addebito di responsabilità a carico del giocatore Bollente Salvatore e della colpa oggettiva della società Dolcevita, la C.D. ravvisa nei fatti termini di gravità ridotta rispetto al giudizio di primo grado. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre la squalifica del calciatore Bollente Salvatore fino a tutto il 31.12.2004 e, considerato il comportamento di collaborazione della società, di ridurre l’ammenda inflitta alla società Dolcevita Flegrea ad € 500,00; nulla per la tassa, non versata.