COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 19 FEBBRAIO 2004 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PIAZZOLLA – GARA RIN.LIVERESE/PIAZZOLLA DEL 15.11.03 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 19 FEBBRAIO 2004 - PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PIAZZOLLA – GARA RIN.LIVERESE/PIAZZOLLA DEL 15.11.03 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, pervenuto nei termini, rileva che lo stesso è meritevole di accoglimento. Infatti, dagli atti del fascicolo d’istruttoria, risulta che il calciatore Parente Riccardo (nato il 23.09.1979), tesserato per la società Rin. Liverese, fu espulso nella gara del Campionato di Seconda Categoria dell’anno sportivo 2002/2003, Rinascita Liverese/Cimitile del 6.04.2003, e squalificato per sette gare, come dal C.U. n. 82 del 10.4.2003. Nelle successive gare della stagione sportiva 2002/2003, il Parente non partecipò a quelle disputate in data 27.04.2003 e 4.05.2003, ma fu utilizzato, come assistente di parte (il che configura equivalenza alla partecipazione a gara come calciatore), nella gara dell’11.05.2003 e, come calciatore, nelle gare del 18 e 25 maggio 2003; inoltre, nell’ultima gara del predetto Campionato dello scorso anno sportivo (disputata l’1.06.2003), la società Rinascita Liverese risultò rinunciataria e sanzionata con l’art. 53 N.O.I.F., come dal C.U. n. 99 del 5.6.2003. In ragione di tale rinuncia, come dall’art. 17, comma 5, C.G.S., il nominato calciatore non scontò la relativa giornata di squalifica. Di conseguenza, egli avrebbe dovuto ancora scontare, all’atto dell’inizio del Campionato della corrente stagione sportiva, cinque giornate di squalifica. Rilevato che il Parente ha partecipato, in successione, per il corrente anno sportivo, alle gare disputate il 19.10.03 (prima giornata di Campionato) ed a quelle, successive in sequenza, del 26.10.03, del 2.11.03 e del 9.11.03, alla data della gara, oggetto del reclamo, alla quale ha preso parte, era in posizione irregolare. Atteso che in modo sostanziale è stata accertata la posizione irregolare del predetto calciatore, questa C.D. ritiene assolutamente inadeguata ad invalidare il reclamo, come invece invocato nelle proprie controdeduzioni dalla società Rin. Liverese, la pur singolare improprietà della richiesta, della società Piazzolla, di addebito della tassa reclamo a carico della società controparte. Sulla base dei richiamati elementi di fatto e di diritto, con particolare riferimento a quanto prescritto dall’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., questa Commissione Disciplinare DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere alla società Rinascita Liverese la punizione sportiva della perdita della gara, oggetto del reclamo, con il punteggio di 0-3; nulla per la tassa, non versata.
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