COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 19 FEBBRAIO 2004 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO GAUDIANUM – GARA VIRTUS P.P./GAUDIANUM DEL 31.1.04 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 19 FEBBRAIO 2004 - PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO GAUDIANUM – GARA VIRTUS P.P./GAUDIANUM DEL 31.1.04 – ECCELLENZA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che lo stesso è infondato. Invero, dalla lettura del referto arbitrale e degli atti ad esso allegati, unica fonte privilegiata di prova, si evince in modo chiaro ed inequivocabile il comportamento di grave violenza posto in essere dai sostenitori della società Gaudianum, prima con ripetuti lanci di oggetti in campo e successivamente nei confronti dei sostenitori della Virtus P.P. Quanto alla riserva scritta, presentata dalla società Gaudianum, nessuna valenza può essere attribuita ad essa, sia per quel che riguarda il reclamo al Giudice Sportivo di primo grado, sia in questa sede, atteso che la riserva medesima è prevista dal Codice di Giustizia Sportiva esclusivamente in relazione all’irregolarità del campo di giuoco. Pertanto, questa C.D., rilevato che le argomentazioni presentate dalla reclamante non apportano alcun elemento che possa comportare una riduzione delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo in ordine all’ammenda ed alla squalifica del campo, non può che ritenere eque e congruamente commisurate alla gravità degli accadimenti le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo medesimo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.
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