COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 26 FEBBRAIO 2004 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CLUB PARADISO ACERRA C/5 – GARA C. PARADISO/PASTORANO DEL 6.1.04 – C/5 C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 26 FEBBRAIO 2004 - PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CLUB PARADISO ACERRA C/5 – GARA C. PARADISO/PASTORANO DEL 6.1.04 – C/5 C1 La C.D., letto il reclamo della società Club Paradiso Acerra avverso la squalifica inflitta fino al 5.1.2005 del calciatore Russo Mario, della penalizzazione di cinque punti, dell’ammenda di € 500/00 e della squalifica del campo per cinque gare effettive per ripetute aggressioni con sputi, bastone e calci all’arbitro; rilevato che, dalla lettura del referto arbitrale, unico documento utilizzabile ai fini della decisione, emerge con chiarezza il comportamento violento, minaccioso ed ingiurioso tenuto dai sostenitori locali, nonché quello tenuto dal calciatore Russo Mario, che attingeva l’arbitro con uno sputo. Inoltre, tale atteggiamento perdurava anche al termine della gara e solo l’intervento della F.P. chiamata dai direttori di gara, permetteva agli stessi di lasciare il campo. Vista la particolare gravità dei comportamenti tenuti dai sostenitori locali, questa C.D. ritiene le sanzioni inflitte dal G.S. eque e proporzionate. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa non versata sul conto della società.
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