COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 26 FEBBRAIO 2004 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CAMPI FLEGREI – GARA CAMPI FLEGREI/MUSCHLEABEACH DEL 17.1.04 – C/5 Serie D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 26 FEBBRAIO 2004 - PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CAMPI FLEGREI – GARA CAMPI FLEGREI/MUSCHLEABEACH DEL 17.1.04 – C/5 Serie D La C.D., letto il reclamo presentato dalla società Campi Flegrei, rileva che lo stesso è inammissibile. Invero, il reclamo è stato inoltrato e firmato dal Presidente della società che non è abilitato a proporre reclamo in quanto lo stesso risulta essere inibito da ogni attività fino al 17.5.2004. (cfr. C.U. n. 49 del 22.1.04). P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e di addebitare la tassa non versata sul conto della società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it