COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 4/3/2004 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA RECLAMO CIRC. ACLI PIETRAMELARA – GARA C. ACLI PIETRAMELARA / CAMIGLIANO DEL 22/2/04

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 4/3/2004 - PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA RECLAMO CIRC. ACLI PIETRAMELARA – GARA C. ACLI PIETRAMELARA / CAMIGLIANO DEL 22/2/04 Il G.S., visto il reclamo, rileva preliminarmente il mancato invio di copia dei motivi alla controparte; che tale requisito formale, ai sensi dell’art. 29 2° e 6° comma vietano l’esame del reclamo nel merito. Per tali motivi; DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e di addebitare la relativa tassa sul conto della società.
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