COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 4/3/2004 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CAPRIOLI – GARA CAPRIOLI/OLIMPIC S.MAURO DEL 21.01.04 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 4/3/2004 - PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CAPRIOLI – GARA CAPRIOLI/OLIMPIC S.MAURO DEL 21.01.04 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti del fascicolo di ufficio, sentiti personalmente il presidente della società reclamante e il direttore di gara, rileva: l’esame del referto di gara evidenzia incontrovertibilmente che: a) la presenza dei Carabinieri sul posto e il loro tempestivo intervento ha assicurato la possibilità di svolgimento della gara, senza ingerenze di alcun tipo da parte del pubblico; b) i dirigenti della società ospitante hanno osservato un comportamento, dichiarato dallo stesso arbitro “esemplare e collaborativo durante la mia intera permanenza nel campo di gioco… gli stessi mi hanno accompagnato fino alla stazione per prendere il treno del ritorno”; c) i calciatori espulsi dal terreno di gioco hanno lasciato il campo senza provocare incidenti; d) i fatti rilevati dall’arbitro e ritenuti a base dei provvedimenti di espulsione, non hanno rivestito connotazioni di gravità, né di pericolo per l’ordine sociale (si è trattato, in occasione del secondo episodio, di spintoni e di turpiloquio); e) il direttore di gara ha maturato la decisione di sospendere la gara e di non proseguirla pro-forma nell’erroneo convincimento di essere tenuto, per questa seconda soluzione, all’obbligo di informare preventivamente il capitano della squadra ospitata e di essere stato impossibilitato a tanto; f) prima di assumere la decisione di sospendere la gara non sono stati adottati i provvedimenti e i rimedi prescritti per scongiurare la decisione, che deve essere solamente estrema; g) la valutazione dello stato di pericolo per l’incolumità del direttore di gara, o addirittura di terzi, è stata desunta da elementi soggettivi e personali, non suffragata da alcun elemento di giudizio oggettivo di pericolosità ambientale. Anzi, è piuttosto verosimile che tale determinazione avrebbe potuto scatenare una reazione violenta, se non fosse stata mistificata dalla falsa dichiarazione dell’impedimento dovuto ad un infortunio dello stesso arbitro; h) lo stratagemma adottato, ancorché utile a garantire la incolumità dell’arbitro e l’atteggiamento addirittura ossequioso e compiacente dei dirigenti, non rispecchia comunque l’atteggiamento coerente e leale imposto a tutti gli Organi Federali in qualsiasi circostanza, e ancor più nei momenti di difficoltà. Per questo stesso motivo va poi censurata la società Caprioli, per il tono e per il vocabolario adottato nella redazione del reclamo. Tanto premesso, la C.D. DELIBERA di accogliere il reclamo avanzato dalla società Caprioli e, per l’effetto, disporsi la ripetizione della gara Caprioli / Olimpic S.Mauro; nulla per la tassa, non versata.
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