COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 4/3/2004 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.GIUSEPPE GIOVANILE – GARA S.GIUSEPPE G./BENEVENTO D. DEL 24.1.04 – CAMPIONATO FEMMINILE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 4/3/2004 - PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.GIUSEPPE GIOVANILE - GARA S.GIUSEPPE G./BENEVENTO D. DEL 24.1.04 – CAMPIONATO FEMMINILE La C.D., letto il reclamo e le relative controdeduzioni, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo non è fondato. La reclamante chiede l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. n. 50 del 29.1.04, in quanto gli elementi forniti dalla controparte non sarebbero sufficienti alla declaratoria, di cui all’art. 55 N.O.I.F. Invero questa C.D., nel valutare l’atto dei Carabinieri, prodotto alla società Benevento Donne, ritiene prevalente più che l’elemento formale (attestato invece del verbale), l’elemento sostanziale, ovvero la circostanza che il pullman, noleggiato in occasione della gara, era fermo sulla carreggiata in evidente stato di difficoltà, in un tratto della bretella che conduce all’autostrada A16, Napoli-Canosa. Tale atto della stazione di Benevento dei C.C. attesta, senza ombra di dubbio, l’impossibilità a proseguire la marcia e, dunque, ai fini del presente giudizio, assume una piena valenza probatoria della causa di forza maggiore. Va, inoltre, ritenuta non decisiva la mancata indicazione del guasto meccanico, in quanto non spetta alle Forze dell’Ordine un’indagine tecnica sulla natura e l’entità del guasto. V’è da aggiungere, a tal proposito, che la controparte ha prodotto in atti anche la ricevuta fiscale rilasciata da una società di soccorso stradale, che attesta la “rottura della cinghia dell’alternatore” del suddetto pullman. Relativamente alle altre circostanze addotte dalla reclamante, essa si riporta a valutazioni meramente soggettive e che comunque non palesano elementi tali da imputare alla società Benevento Donne una responsabilità a titolo di colpa. P.Q.M. DELIBERA di confermare la decisione del G.S. in merito alla gara in epigrafe; dispone, altresì, addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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