COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 61 del 11/03/2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL. SAN LORENZO – GARA ATL.S.LORENZO/MONTE PROCIDA DEL 24.1.04 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 61 del 11/03/2004 - pubbl. su www.figc-campania.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO ATL. SAN LORENZO – GARA ATL.S.LORENZO/MONTE PROCIDA DEL 24.1.04 – 2^ CAT.
La C.D., letto il ricorso e visti gli atti, ascoltata la società, considerato che il calciatore della società Atl. S. Lorenzo, che ha colpito l’arbitro con un calcio alle spalle, poi togliendosi la maglia per non farsi individuare, è stato identificato dallo stesso direttore di gara nel n. 10, Terlizzi Livio, e che tale identificazione coincide con quella fatta dal Commissario di Campo; considerato che l’arbitro, in sede di audizione, ha confermato detta identificazione, fornendo anche precisazioni sul modo in cui essa era avvenuta (con l’utilizzo della foto presente sul documento d’identità consegnatogli); tenuto conto che tali elementi univoci non risultano confutati in maniera idonea dalla società reclamante, attesa la qualità di prova privilegiata del referto arbitrale; P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il ricorso e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.