COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 61 del 11/03/2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO GESUALDO – GARA MONTECALVO / GESUALDO DEL 25.01.04 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 61 del 11/03/2004 - pubbl. su www.figc-campania.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO GESUALDO – GARA MONTECALVO / GESUALDO DEL 25.01.04 – PROMOZIONE
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società reclamante, rileva l’infondatezza del reclamo. Con esso, la ricorrente ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo del C.R. Campania di omologazione del risultato acquisito sul campo, con reiezione del reclamo prodotto in primo grado dalla società Gesualdo medesima, finalizzato alla punizione sportiva della perdita della gara, a carico della società ospitante, in ragione di una presunta “macchinazione”, che sarebbe stata ordita di concerto tra la società ed il Comune di Montecalvo, per precostituire una motivazione idonea al differimento ad altra data della gara, di cui al reclamo. Va premesso che la società Gesualdo ha proposto un ricorso motivato e circostanziato, anche sulla base della presa visione dei relativi atti ufficiali. Essa stessa, tuttavia, non può omettere di rilevare che l’arbitro della gara ha comunque sottolineato che “il terreno di giuoco era ricoperto in buona parte da neve”. Nella circostanza, la gara non è stata disputata in quanto il sindaco di Montecalvo Irpino ha disposto, con una propria ordinanza nel giorno di disputa della gara, “la chiusura temporanea dell’impianto sportivo”. Detta chiusura è stata motivata da una nota, del giorno immediatamente precedente, a firma del Tecnico Comunale, che “consigliava” al medesimo sig. sindaco “la chiusura dell’impianto, in quanto non consente la incolumità degli atleti e non risponde alle norme per poter disputare un incontro di calcio”. La ricorrente, nel puntuale testo delle sue motivazioni, allude ad una “precisa macchinazione messa in essere dalla società Montecalvo”. Questa C.D., pur nel rispetto delle considerazioni esposte dalla società reclamante, non può omettere di valutare che, nel caso di specie, la gara, nella sostanza, non è stata disputata in ragione di una chiara ed in equivoca ordinanza sindacale, come innanzi richiamata. Qualsiasi valutazione, od osservazione, è comunque destinata a decadere, al cospetto di un atto formale, sottoscritto dall’autorità competente nel merito. Atteso che l’onere della prova è a carico della parte attrice; preso atto che il reclamo, pur circostanziato, non fornisce prova alcuna; tenuto conto, altresì, che la valutazione, in ordine agli effetti sulla pubblica incolumità, compete in via esclusiva al sig. sindaco, si appalesa non dimostrabile la tesi, esposta dalla ricorrente, della cennata “macchinazione”. Quanto alla doglianza che la società ospitante avrebbe potuto provvedere alla comunicazione al Comitato di un impianto sportivo sostitutivo, la circostanza che l’ordinanza sindacale sia stata sottoscritta nello stesso giorno della gara appare impeditiva di una soluzione alternativa. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo, come proposto dalla società Gesualdo, demandando al C.R. Campania la fissazione del recupero della gara; l’addebito della tassa sul conto della società ricorrente.