COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 61 del 11/03/2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO IST. A. NOBEL AGROPOLI RECLAMO ART’E’ GARA ART’E’/IST.NOBEL AGROPOLI DEL 29.11.2003 – C/5 FEMMINILE SERIE B

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 61 del 11/03/2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO IST. A. NOBEL AGROPOLI RECLAMO ART’E’ GARA ART’E’/IST.NOBEL AGROPOLI DEL 29.11.2003 – C/5 FEMMINILE SERIE B La C.D., letti i reclami ritualmente proposti della società Art’è e Ist. Nobel Agropoli per la gara di cui in epigrafe, riuniti per connessione, rileva che, come dal C.U. n. 39 del 4.12.2003, il G.S. si era riservata la decisione per la gara in oggetto e che, sul successivo C.U. n. 47 del 15.01.04, il G.S. aveva sanzionato la società Ist. Nobel Agropoli con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 e l’ammenda di € 250/00. Prima delle decisioni del G.S., aveva fatto ricorso anche la società Ist. Nobel Acropoli, per la posizione irregolare delle calciatrici Paolino Marianna, n. 19.05.88; Di Matteo Maria Luisa, n. 5.02.88; Russo Antonietta, n. 26.04.88; Botti Natascia, n. 17.12.87, in quanto prive della regolare autorizzazione prevista per le calciatrici “giovani”. Dalla nota dell’U.T. del 18.02.04 risulta che le predette calciatrici sono effettivamente prive della regolare autorizzazione, prevista dall’art. 34, comma 3, N.O.I.F. Orbene, questa C.D., considerato che il reclamo, proposto in data 1.12.2003 della società Art’è, viene superato dalle decisioni assunte dal G.S., mentre deve trovare accoglimento il reclamo proposto dalla società Ist. Nobel Acropoli; P.Q.M. DELIBERA il non luogo a procedere per il reclamo proposto dalla società Art’è, confermando la decisione del Giudice Sportivo; l’accoglimento del reclamo della società Ist. Nobel Acropoli, con la sanzione, a carico della società Art’è, della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla per le tasse, non versate.
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