COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 61 del 11/03/2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL FRASSO – GARA REAL FRASSO/MELIZZANO DEL 9.11.2003 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 61 del 11/03/2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL FRASSO – GARA REAL FRASSO/MELIZZANO DEL 9.11.2003 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Real Grasso per la gara del 9.11.2003, di cui in epigrafe, avente per oggetto la posizione del calciatore Meola Maurizio n. 7.03.76 e tesserato a favore della società Melizzano Calcio, rileva che il ricorso non può essere preso in esame. Invero, a norma dell’art .42, n. 3, i reclami avverso la posizione di tesserati, cha abbiano preso parte ad una gara, devono essere proposti alla Commissione Disciplinare nel termine di sette giorni allo svolgimento della gara. Poiché la gara in oggetto è stata disputata il 9.11.2003 ed il reclamo è stato spedito il 21.11.2003, ben oltre i sette giorni previsti; P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.
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