COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 61 del 11/03/2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL CAPODIMONTE – GARA REAL CAODIMONTE/MONTEMARE DEL 18.1.04 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 61 del 11/03/2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL CAPODIMONTE – GARA REAL CAODIMONTE/MONTEMARE DEL 18.1.04 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Real Capodimonte, relativo alla gara di cui in epigrafe ed avente per oggetto la posizione del calciatore Gazzella Diego, n. 5.02.75, utilizzato dalla società Montemare nella gara in esame, rileva che il reclamo è fondato. Invero, il predetto calciatore, come dal C.U. n. 24 del 15.01.04, risulta essere stato squalificato per due giornate di gara. Poiché, nella successiva gara del 18.1.04, lo stesso era inserito in distinta e prendeva parte al gioco, senza aver scontato i due turni di squalifica, la sua posizione era irregolare, a norma dell’art. 21, comma 5, lettera a); P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo e di sanzionare la società Montemare con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla per la tassa, non versata.
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