COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 61 del 11/03/2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.GIUSEPPE – GARA SIRIGNANO/S.GIUSEPPE DEL 11.1.04 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 61 del 11/03/2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.GIUSEPPE – GARA SIRIGNANO/S.GIUSEPPE DEL 11.1.04 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo, esaminati gli atti del fascicolo d’ufficio, rileva che il reclamo non è meritevole d’accoglimento. La reclamante si duole che quattro calciatori della società Sirignano non avrebbero avuto titolo a partecipare alla gara de qua. Relativamente al primo calciatore, sig. Sangermano Nicola Maria (n. 1 in distinta), questi aveva titolo a partecipare, in quanto tesserato in data 3.1.04 e, dunque, precedentemente allo svolgimento alla gara in epigrafe. Più complessa è la posizione dei calciatori Acierno Donato (n. 6), Colucci Michele (n. 7) e Colucci Andrea (n. 11). Per quanto riguarda i primi due calciatori, v’è da dire che potevano essere regolarmente schierati in quanto avevano già scontato la squalifica di tre giornate inflitta dal G.S. e pubblicata sul C.U. n. 37 del 27.11.03 e precisamente nelle gare del 29.11.03, del 13.12.03 e del 18.12.03 (recupero della gara non disputata il 7.12.03). In relazione al sig. Colucci Andrea, egli scontava i primi due turni nelle precisate gare del 29.11.03 e 13.12.03, mentre nella gara Sirignano/Bruscianese del 18.12.03 non scontava il terzo turno di squalifica, poiché partecipava alla gara, sia pure con altra identità, così come accertato con delibera del G.S., pubblicata sul C.U. del 22.1.04. Alla gara successiva (Sirignano/Sangennarese del 21.12.03), il suindicato Colucci Andrea prendeva parte senza avervi titolo, così come sancito da questa Commissione con declaratoria di punizione sportiva a carico della società Siringano, pubblicata sul C.U. n. 55 del 19.2.04. V’è da dire, altresì, che il medesimo calciatore, non avendo in corso altre squalifiche, scontava il terzo turno di squalifica non partecipando alla gara S. Anastasia/Siringano del 4.1.04. Dunque, la sua posizione nella gara de qua risulta pienamente regolare. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società S.Giuseppe.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it