COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 63 del 18 marzo 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del giudice sportivo Campionato di Prima Categoria GARA S. FRANCESCO – S.ANGELO A SCALA DEL 13/3/2004

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 63 del 18 marzo 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del giudice sportivo Campionato di Prima Categoria GARA S. FRANCESCO – S.ANGELO A SCALA DEL 13/3/2004 Il G.S., letto il referto arbitrale relativo alla gara in epigrafe, rilevato che al 22° del 2° tempo mentre il d.d.g. si accingeva a prendere un provvedimento disciplinare a carico di un calciatore della società San Francesco, lo stesso veniva bloccato e trascinato verso la linea laterale da altri cinque calciatori della stessa società che lo ingiuriavano e lo minacciavano impedendo al d.d.g. l’adozione di qualsiasi provvedimento a carico dei suddetti calciatori. Pertanto, il d.d.g., attesa anche l’assenza della forza pubblica, ritenendo che non vi fossero più le condizioni psico-fisiche di continuare la gara decideva di sospendere definitivamente la stessa. P.Q.M. visto l’art. 12 C.G.S. DELIBERA di infliggere alla società San Francesco la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, mentre per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli tesserati si rinvia alla camicia di gara.
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