COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 63 del 18 marzo 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO JUVE AGEROLINA – GARA CITTA SORRENTO/JUV AGEROLINA DELL’8.02.04 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 63 del 18 marzo 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO JUVE AGEROLINA – GARA CITTA SORRENTO/JUV AGEROLINA DELL’8.02.04 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto, avente per oggetto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo (C.U. n. 55 del 19.02.04), rileva che lo stesso è fondato. Invero, dalla documentazione allegata al referto di gara, si evince che preventivamente la società Città di Sorrento aveva richiesto l’autorizzazione all’Ente proprietario lo Stadio, per il sabato ad orario federale, da alternare con la squadra del Campionato Juniores Nazionale del Sorrento. Si rileva, altresì, che per la gara, oggetto del reclamo, la società Città di Sorrento aveva richiesto la spostamento del giorno e dell’ora, allegando anche la richiesta di servizio d’ordine pubblico, ma con un’evidente correzione a penna, dal sabato alla domenica. Di conseguenza, la società Città di Sorrento, per l’ora ed il giorno fissato per la disputa della gara, non aveva l’autorizzazione alla disponibilità del campo e, quindi, è da considerare oggettivamente responsabile della mancata disputa della gara. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo e di sanzionare la società Città di Sorrento con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla per la tassa non versata.
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