COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 63 del 18 marzo 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CITTÀ DI ATELLA – GARA S.NICOLA VIRTUS/CITTÀ DI ATELLA DEL 19.01.04 – ATT.MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 63 del 18 marzo 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO CITTÀ DI ATELLA – GARA S.NICOLA VIRTUS/CITTÀ DI ATELLA DEL 19.01.04 – ATT.MISTA
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto della società Città di Atella, relativo alla gara di cui in epigrafe e relativo alla posizione dei calciatori Finizio Giuseppe, n. 27.08.1985, e Carola Mario, n. 21.05.84, rileva che esso è fondato. Invero, da accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania in data 18.02.04, risulta che il calciatore Finizio Giuseppe è tesserato per la società San Nicola Virtus e che, essendo egli nato il 1985, non aveva bisogno dell’autorizzazione di cui all’art. 34, comma 3, N.O.I.F., prescritta per le società pure di Terza Categoria Under 18, quale la società Città di Atella. Per quanto attiene, poi, alla posizione del calciatore Carola Mario, nel corso della gara dell’11.01.04 egli ha riportato la quarta ammonizione, con relativa squalifica per una gara pubblicata sul C.U. n. 47 del 15.01.04. Pertanto il Carola, alla gara successiva alla pubblicazione del C.U., per l’appunto quella di cui al reclamo in esame, S.Nicola Virtus / Città di Atella del 19.01.04, non poteva prendere parte, in quanto in posizione irregolare. Pertanto, a norma dell’art. 12, comma 5, C.G.S., la società S.Nicola Virtus va sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo e di sanzionare la società San Nicola Virtus con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, comminandole nel contempo la sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 8/00 per errata compilazione della distinta di gara; nulla per la tassa non versata.