COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 63 del 18 marzo 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO F.GUARINI – GARA F.GUARINI/BOYS MICIANO DEL 14.12.03 – 3^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 63 del 18 marzo 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO F.GUARINI – GARA F.GUARINI/BOYS MICIANO DEL 14.12.03 – 3^ CAT.
La C.D., letto il reclamo proposto dalla società F.Guarini per la gara F.Guarini/Boys Misciano del 14.12.03, avente per oggetto la posizione dei calciatori Ciarletta Filippo e Guariniello Fabio, tesserati a favore della società Boys Misciano, rileva che lo stesso è inammissibile. Invero, a norma dell’art. 42, comma 3, C.G.S., i reclami avverso la posizione di tesserati, che abbiano preso parte ad una gara, sono proposti alla Commissione Disciplinare nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara. Nello specifico, la gara è stata disputata il 14.12.2003 ed il reclamo è stato spedito il 23.12.2003, oltre il termine previsto. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.