COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 65 del 25 marzo 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PROMOZIONE GARA ROCCO ROSAMILIA LIONI – LACEDONIA DEL 17/3/2004
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 65 del 25 marzo 2004
- pubbl. su www.figc-campania.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
GARA ROCCO ROSAMILIA LIONI – LACEDONIA DEL 17/3/2004
Il G.S. esaminato il referto arbitrale, rileva che: preliminarmente rileva che la gara è iniziata con 31 minuti di ritardo; la società Rocco Rosamilia Lioni schierava in campo inizialmente dieci calciatori di cui solo un calciatore, il n. 2, Fiorillo Vincenzo (nato il 3.1.85) rientrava nella fascia di età dei calciatori “giovani” mentre l’altro calciatore “giovane”, il n. 7 Novino Paolo (nato il 15-2-86), benché inserito in distinta non prendeva parte dall’inizio alla gara ma veniva schierato solo a partire dal 20° del 1° tempo. P.T.M. la società R.R. Lioni ha violato la normativa pubblicata sul C.U. n.1 pagg. 11-13 dell’1/7/03 che fa obbligo alle società d’impiegare fin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa almeno due calciatori nati dallo 01/01/85 in poi, per cui in applicazione dell’art. 12 C.G.S.
1. DELIBERA
di infliggere alla società Rocco Rosamilia Lioni la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.