COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 69 del 08 aprile 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO AUDAX SALERNO – GARA AUDAX SALERNO/FAIANO DEL 28.02.04 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 69 del 08 aprile 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO AUDAX SALERNO - GARA AUDAX SALERNO/FAIANO DEL 28.02.04 – PROMOZIONE La C.D., letto il reclamo proposto dalla Società Audax Salerno; visto il referto arbitrale con gli allegati nn. 1 – 2 – 3 e 4, nonché il rapporto n. 5, a firma dell’assistente n. 1; letto il rapporto del Commissario di Campo; sentiti personalmente il legale rappresentante della Società reclamante, nonché il direttore di gara e l’assistente n. 2; in via preliminare ritiene doveroso rilevare, per i conseguenti incombenti: nell’allegato n. 3 al referto, l’arbitro ha riferito del comportamento ingiurioso e del tentativo “non consumato” di colpirlo con i guanti da parte del portiere Orilio Vincenzo, verificatosi alla fine del 1° tempo all’ingresso del sottopassaggio. Senza precisare i motivi per cui era mancata l’aggressione fisica, ha aggiunto che il giocatore ha sfogato la sua rabbia “con calci e pugni contro il muro”. Nell’allegato n. 1 l’arbitro annota che, alla fine del primo tempo, all’ingresso del sottopassaggio il sig. D’Avino Antonio, allenatore della Società Audax Salerno, “invece di calmare l’animo dei suoi giocatori che mi insultavano ripetutamente, mi spingeva, rischiando seriamente di farmi cadere per le scale del sottopassaggio”. L’episodio è lo stesso che ha visto coinvolto il portiere. In relazione ai due fatti, l’arbitro ha ritenuto grave il comportamento del giocatore che è stato subito espulso dal campo e, non grave, quello dell’allenatore, nei confronti del quale, infatti, non ha ritenuto di adottare alcun provvedimento. In merito allo stesso fatto, il C.C. riferisce: “Alla fine del 1° tempo, mentre ci accingevamo ad andare negli spogliatoi, nel sottopassaggio, il portiere della società Audax Salerno si avvicinava all’arbitro, minacciandolo vivacemente e solo dopo il mio intervento e dell’allenatore dell’Audax riuscivamo ad allontanare lo stesso”. L’evidente differenza tra le due versioni impone una soluzione alternativa: se vero l’assunto dell’arbitro, vi è una incontestabile carenza tecnica, rappresentando il comportamento dell’allenatore estremi di gravità sicuramente maggiori di quello del giocatore. Pertanto, l’arbitro avrebbe dovuto assumere provvedimenti atti a garantire la massima sicurezza per il prosieguo dello svolgimento della gara. Se vero invece il rapporto del C.C., devesi ritenere deprecabile una gratuita accusa di comportamento da parte di un tesserato, gravemente lesiva dei principi fondamentali della giustizia sportiva. Nell’allegato n. 2, l’arbitro riferisce di un’aggressione subita da uno sconosciuto dinanzi alla porta del proprio spogliatoio, spalleggiato da altri due individui. Nonostante la presenza dei Carabinieri, chiamati dal C.C. 20 minuti prima della fine della partita, dei giocatori, dei dirigenti delle due squadre, degli assistenti dell’arbitro, dei giocatori del Faiano (vedere il rapporto del C.C.) e nonostante la chiusura a chiave di tutte le vie di accesso allo spogliatoio, gli aggressori si sono dileguati senza essere visti da nessun altro. A quanto risulta dall’esame degli atti ufficiali, l’unica chiave sembrerebbe in possesso del dirigente accompagnatore, che è rimasto in compagnia del C.C. per tutto il tempo di svolgimento della gara. L’assistente n. 1 parla di grave danneggiamento alle autovetture, descrivendo “danni alla fiancata e una sorta di buco o ammaccatura che cominciava sulla parte posteriore della carrozzeria arrivando sino al paraurti, dove c’era un ulteriore graffio”, mentre il C.C. riferisce che entrambe le auto erano state danneggiate con “evidenti graffi sulle portiere”. L’episodio verificatosi a fine gara tra il giocatore n. 12 Scermino e l’arbitro è apparso alquanto sconcertante per questa Commissione, che non annovera precedenti del genere. Nell’allegato n. 4, l’arbitro riferisce di essere stato aggredito dal portiere della squadra che, senza alcuna apparente ragione, lo ha colpito con due violenti pugni nello stomaco e un forte calcio con i tacchetti sulla coscia sinistra. In merito allo stesso fatto, il C.C. riferisce di un calcio prima e di un solo pugno all’addome e del pronto intervento di alcuni giocatori che avrebbero “messo fine alla violenza”. Alla Commissione, in contrasto con il rapporto del C.C., l’arbitro ha riferito che, al momento, non si era avvicinato nessuno, anche se molti giocatori erano ancora presenti in campo ed ha spontaneamente aggiunto che il giocatore avrebbe avuto una crisi di pianto “forse a causa della forte rabbia” della quale non è stata data alcuna spiegazione. Ciò che disorienta è la NOTIZIA che, in quella circostanza, l’arbitro avrebbe colpito il portiere con uno sputo in volto, riferita da cinque calciatori con dichiarazioni autocertificate e riportata anche dagli organi di stampa. Lo stesso assistente arbitrale n. 2 ha dichiarato alla Commissione che il calciatore Scermino, assolutamente stravolto e nella immediatezza del fatto, gli si sarebbe avvicinato e gli avrebbe detto che l’arbitro gli aveva sputato in faccia. L’arbitro ha fermamente negato il fatto. La C.D. ritiene di dover prestare perfetta osservanza al principio di graduazione probatoria, che assegna al referto arbitrale un rango privilegiato e, procedendo nel riscontro comparato dei soli atti dell’Ufficio, riservando agli atti di parte il solo ruolo residuale per il libero convincimento, secondo i solidi insegnamenti giurisprudenziali della Commissione d’Appello Federale. P.Q.M. DELIBERA a parziale modifica della decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. n. 59 del 4.03.2004, di revocare la sanzione inflitta all’allenatore D’Avino Antonio, per essere intervenuto nella fase di conflitto, solo per scongiurare qualsiasi aggressione da parte del portiere senza aver compiuto alcun gesto intenzionale di aggressione all’arbitro. Nell’impossibilità di revocare la squalifica del campo di gioco della società Audax, già scontata, revoca l’irrogata sanzione dell’ammenda, per assenza di elementi di oggettivo riscontro al dubbio insorto dall’esame comparato tra il referto arbitrale e il rapporto del C.C. Riduce la squalifica inflitta al calciatore Scermino Fabio, per avere tenuto un comportamento violento e inammissibile, sia pure in reazione ad una qualsivoglia provocazione, fino a tutto il 31.08.2005. Rimette all’Ufficio competente per la disposizione del risarcimento dei danni rilevati a carico delle autovetture, nella misura che sarà utilmente comprovata. Dispone che copia integrale della presente sia trasmessa al Comitato Regionale Arbitri per gli eventuali incombenti di propria competenza. Nulla per la tassa non pagata.
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