COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 69 del 08 aprile 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.MICHELE OLEVANO – GARA S.MICHELE O./MATIERNO E. DEL 7.3.04 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 69 del 08 aprile 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.MICHELE OLEVANO – GARA S.MICHELE O./MATIERNO E. DEL 7.3.04 – 3^ CAT. Letto il reclamo e visti gli atti ufficiali, osserva: dal referto arbitrale risulta che il giocatore Viscido Giuseppe è stato espulso, in occasione della gara di cui in epigrafe, perché al 10’ del p.t., dopo la convalida di una rete segnata dalla squadra avversaria, correva verso l’arbitro “protestando vivacemente” e lo “spintonava con discreta forza con entrambe le mani al collo”. Ciò posto, va evidenziato che, dall’esposta dinamica, emerge che, seppure vi è stata da parte del Viscido una protesta “vivace” (ma non trascesa in epiteti ingiuriosi) e uno “scatto di nervi” che lo ha portato a dare una spinta non forte all’arbitro (questi parla di forza solo “discreta”), ponendo le mani all’altezza del suo collo (e non intorno, con conseguente stretta, situazione che sarebbe stata ben più grave), l’episodio va qualificato sì come sanzionabile, ma non tale da giustificare la squalifica irrogata dal G.S. (pari ad un anno). Appare invece equa e commisurata alla reale portata dell’infrazione commessa irrogare una squalifica fino all’8.7.2004, per cui in tal senso essa va riformata. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento parziale del reclamo, di ridurre la squalifica al calciatore Viscido Giuseppe fino all’8.7.2004; nulla per la tassa non versata.
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