COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 69 del 08 aprile 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SPORT.CASTELPAGANO – RECLAMO S.CROCE DEL SANNIO GARA S.CROCE SANNIO/SP.CASTELPAGANO DEL 7.3.04 – C/5 SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 69 del 08 aprile 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SPORT.CASTELPAGANO – RECLAMO S.CROCE DEL SANNIO GARA S.CROCE SANNIO/SP.CASTELPAGANO DEL 7.3.04 – C/5 SERIE D Letti i reclami proposti dalle società S.Croce del Sannio e Pol. Sporting Castelpagano e visti gli atti, osserva: i reclami proposti dalla due società sopra indicate, risultando connessi oggettivamente (poiché riferiti alla medesima gara), possono essere riuniti, per essere definiti contestualmente. Nel merito, va preliminarmente rilevato che l’arbitro, sentito sui fatti, ha confermato integralmente quanto già esposto nel referto, in particolare ribadendo di aver fatto presente ai due capitani che non avrebbe acconsentito a che riprendesse la gara, se non quando fosse stata presente la F.P. (la quale però è sopraggiunta soltanto 45’ dopo essere stata chiamata da uno dei calciatori). Orbene, ritiene la Commissione che, dalla ricostruzione degli avvenimenti desumibile dal referto arbitrale (fonte di prova privilegiata, riguardo a quanto in essa riportato) e dall’audizione dell’arbitro stesso, emerge che in realtà, se nell’occasione in questione si sono verificati avvenimenti che hanno oggettivamente impedito la regolare conclusione della gara, questi vanno ricondotti all’esclusiva responsabilità della società S. Croce del Sannio. Invero, dagli indicati atti risulta che, dopo una prima fase intimidatoria rivolta all’arbitro dal dirigente del S.Croce del Sannio alla fine del p.t., all’11 del s.t. questo stesso dirigente, a seguito di una vicenda di gioco, era indebitamente entrato in campo ed aveva minacciato il direttore di gara, fatto che, a sua volta, aveva determinato l’accendersi di scontri tra tifosi sugli spalti e la prudenziale necessità per l’arbitro di sospendere temporaneamente la gara e ritirarsi nel suo spogliatoio, mentre i giocatori si portavano ai bordi del campo, per cercare di placare gli animi. Ulteriori problemi erano derivati però all’arbitro nell’uscire dal rettangolo di giuoco, poiché minacciato dalla tifoseria di gara, per cui, una volta raggiunto lo spogliatoio, egli aveva comunicato ai capitani di non poter consentire la ripresa della gara se non fosse sopraggiunta la F.P. (cosa avvenuta, però, per l’appunto, soltanto dopo 45’). Ciò posto, non può non evidenziarsi che la persona che in ben due distinti episodi ha teso a coartare la volontà dell’arbitro è stato uno stesso dirigente della società S. Croce del Sannio; che tale atteggiamento ha determinato l’accentuarsi di scontri sugli spalti ed i tifosi della stessa società hanno posto in essere un comportamento minaccioso ed aggressivo nei confronti del direttore di gara; che proprio all’U.S. S. Croce del Sannio, quale società ospitante, sarebbe spettato invece assicurare la presenza della F.P. allo stadio e comunque fare il possibile per mantenere l’ordine pubblico e condizioni idonee alla disputa della gara. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla Pol. Sporting Castelpagano, l’impugnata delibera del G.S. va riformata nella sola parte in cui ha inflitto a tale società la perdita della gara per 0-6; mentre va respinto il reclamo presentato dalla società S. Croce del Sannio, nei confronti della quale va confermata la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6; nulla va disposto circa la tassa, relativamente alla società Sporting Castelpagano, mentre va addebitata la tassa, non versata, alla società S.Croce del Sannio. COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
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