COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 73 del 22 aprile 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D GARA CLUB CAIVANO – MAX G.P. POMIGLIANO DEL 17/4/04

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 73 del 22 aprile 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D GARA CLUB CAIVANO – MAX G.P. POMIGLIANO DEL 17/4/04 Il G.S., letto il referto arbitrale, rileva che la sopraindicata gara non si è disputata per l’assenza della società Max G.P. Pomigliano. Poiché risulta che la suddetta società è rinunciataria per la quarta volta nel corso dell’attuale Campionato; in applicazione dell’art. 53 nn. 53 2,4,5,7 NOIF; DELIBERA di infliggere alla società Max Pomigliano la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6 nonché l’ammenda di € 520.00 relativa alla quarta rinuncia e la sua esclusione dal prosieguo del Campionato di competenza. Rilevato inoltre che la quarta rinuncia si è verificata durante il girone di ritorno, tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-6 in favore della società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario. Dispone, altresì, il decadimento d’autorità dal vincolo dei calciatori tesserati per la società Max G.P. Pomigliano, nel rispetto dell’art. 110 N.O.I.F., comma 1. e comma 2.
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