COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 73 del 22 aprile 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL FRASSO – GARA SP.TORRECUSO/REAL FRASSO DEL 14.3.04 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 73 del 22 aprile 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL FRASSO – GARA SP.TORRECUSO/REAL FRASSO DEL 14.3.04 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Real Grasso relativo alla gara in epigrafe ed avente per oggetto la posizione del calciatore Peca Robertino n. 4.1.1977, rileva che lo stesso è infondato. Invero a norma dell’art.21 comma 4 delle N.O.I.F., i dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici né assumere la qualifica di dirigenti o collaboratori in un'altra società della stessa Lega. Orbene il calciatore Peca è censito nella società Sp.Torrecuso (ovvero per la stessa società) come Vice Presidente e tesserato per essa come calciatore, a decorrere dal 5.10.2001, per cui poteva essere inserito in distinta e partecipare alla gara oggetto del reclamo avendone prima piena tutela e senza contravvenire a quanto disposto dal sopraccitato articolo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa non versata sul conto della società.
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