COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 73 del 22 aprile 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.C.PUGLIANELLO – GARA MORCONE / S.C. PUGLIANELLO DEL 10.03.04 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 73 del 22 aprile 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.C.PUGLIANELLO – GARA MORCONE / S.C. PUGLIANELLO DEL 10.03.04 – 2^ CAT. La C.D. letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è fondato. Invero, il calciatore Focareta Giuseppe, n. 22.12.83, in origine tesserato per la società Calcio Cerreto Sannita, a seguito della esclusione della predetta società dal campionato (cfr. C.U.n. 59 del 4.3.04) poteva essere tesserato per altra società solo se non avesse disputato alcuna gara del girone di ritorno; poiché lo stesso aveva preso parte alla prima gara di ritorno del Campionato di Promozione (11.1.2004 Calcio Cerreto Sannita / Real Ortese) non aveva titolo a tesserarsi per la società Morcone. P.Q.M. DELIBERA Il ricorso va accolto ed a norma dell’art.12 punto 5, comma a, la società Morcone va sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it