COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 76 del 29 aprile 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ALVIGNANELLESE – GARA ALVIGNANELLESE / COLLE SANNITA DEL 7.3.04 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 76 del 29 aprile 2004- pubbl. su www.figc-campania.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO ALVIGNANELLESE – GARA ALVIGNANELLESE / COLLE SANNITA DEL 7.3.04 – 2^ CAT.
La C.D., letto il reclamo proposto e visti gli atti ufficiali, rileva che innanzi a questa Commissione non sono sanabili vizi formali cui una società incorre nella presentazione dei reclami innanzi al Giudice Sportivo (art. 29 comma 9 C.G.S.). Nella fattispecie che qui ci occupa la società reclamante, nella proposizione del ricorso al G.S., non ha allegato allo stesso la ricevuta della raccomandata inviata alla società controparte e, pertanto, è stato correttamente dichiarato inammissibile. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo e ed ordina di addebitare la tassa non versata sul conto della società.