COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 76 del 29 aprile 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CASALETTO 2001 – GARA SPORTING CLUB CELLE / CASALETTO 2001 DEL 29.02.04 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 76 del 29 aprile 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CASALETTO 2001 – GARA SPORTING CLUB CELLE / CASALETTO 2001 DEL 29.02.04 – 3^ CAT. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentito personalmente il rappresentante della società reclamante, rileva: sulla base della documentazione ufficiale, risulta una procedura di differimento della gara eseguita a mezzo comunicazione telefonica, come, peraltro, prevista dalle disposizioni interne del C.R. Campania. La stessa società Casaletto 2001 ha dichiarato di essersi presentata sul campo il giorno 29.02.2004 alle ore 11.05, il che conferma che essa aveva ricevuto la comunicazione di riferimento. Dal referto arbitrale risulta che, nonostante la consegna in tempo utile (ovvero in netto ritardo, rispetto alle ore 10.30, previsto per l’inizio della gara, ma prima dello spirare del tempo regolamentare di attesa) della distinta di gara da parte della società Sporting Club Celle, con l’indicazione di undici calciatori, soltanto due di essi erano effettivamente presenti, mentre la società Casaletto 2001 avrebbe consegnato al direttore di gara la distinta, con otto calciatori, oltre il termine delle ore 11.15, momento ultimo del tempo regolamentare di attesa. L’arbitro della gara ha tuttavia aggiunto che i calciatori della società Casaletto 2001 effettivamente presenti erano in numero di cinque, ovvero non sufficiente, in ogni caso, per prendere parte alla gara. Nel referto l’arbitro precisa, altresì, che la gara non avrebbe comunque potuto avere inizio, in quanto lo stesso dirigente accompagnatore della società Sporting Club Celle gli aveva rappresentato di non essere in possesso della disponibilità del campo per la gara. Questa circostanza avrebbe determinato il provvedimento di gara persa a carico della società ospitante (Sporting Club Celle), come peraltro confermato dal documento, a firma del sindaco del Comune di Camerota, allegato dalla società Casaletto 2001 al suo reclamo. Essa, tuttavia, pur preliminare rispetto ad ogni altra valutazione, deve essere necessariamente integrata dalla constatazione, debitamente approfondita da questa C.D. mediante convocazione ed audizione dell’arbitro, che il direttore di gara abbia, anche in sede di audizione, confermato quanto già riportato nel referto di gara, pur con alcune precisazioni definitive: la prima, relativa alla circostanza che la società Casaletto 2001, pur avendo consegnato la distinta con otto calciatori dieci minuti prima dello scadere del tempo regolamentare d’attesa, in realtà aveva la disponibilità di non più di cinque calciatori, dunque in numero inferiore a quello minimo di sette, prescritto ai fini della validità di una gara; la seconda, relativa alla circostanza che “le squadre non avevano intenzione di disputare la gara”. Non può trovare accesso, in questa sede, la dichiarazione di parte, della società reclamante, secondo la quale il direttore di gara avrebbe negato ad essa l’identificazione dei calciatori, ancorché invitato a farlo, nei limiti temporali consentiti. Invero, a tale dichiarazione di parte si contrappone quella resa dall’arbitro in sede di audizione: ad essa non può non essere conferito il rango di prova privilegiata. Deve essere, ovviamente, sanzionata in debita misura la grave negligenza della società ospitante, che, per sua stessa ammissione all’arbitro della gara (confermata, come già precisato, dal documento a firma del sindaco di Camerota), non aveva neppure provveduto alla richiesta della disponibilità dell’impianto sportivo per la disputa della gara, per poi chiedere ed ottenere, presso il C.P. Salerno, un differimento della gara al giorno successivo, in assenza di qualsiasi presupposto. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Casaletto 2001; nulla dispone per la tassa, non versata; di infliggere alla società Sporting Club Celle la sanzione dell’ammenda di euro 350,00 per il suo comportamento antisportivo e gravemente negligente.
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