COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 76 del 29 aprile 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.C.SANTANGIOLESE – GARA STELLA ROSSA V./S.ANGIOLESE DEL 13.3.04 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 76 del 29 aprile 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.C.SANTANGIOLESE – GARA STELLA ROSSA V./S.ANGIOLESE DEL 13.3.04 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società G.C. Santangiolese in riferimento alla gara in epigrafe e relativo alla posizione del calciatore De Gaetano Giovanni, n. 7.5.1984, rileva che lo stesso è fondato. Invero, il predetto calciatore nel corso del campionato 2002/2003 era tesserato per la società Stella Rossa Vitulazio (Attività Mista) e nella gara del 23.3.2003 veniva espulso e sanzionato dal G.S. con cinque giornate di squalifica; lo stesso nella categoria di competenza scontava solo due giornate (gare del 30.3.2003 e del 6.4.2003). Nel corso dell’attuale campionato (2003/2004) la predetta società partecipava solo al campionato di Seconda Categoria e fra i suoi tesserati, figurava il De Gaetano che, a norma dell’art. 17, comma 6 richiamato dal C.U. n. 12/CF della F.I.G.C. allegato al C.U. n. 55 del 19.2.2004 del C.R. avrebbe dovuto scontare le restanti tre giornate di squalifica in qualsiasi tipo di gare disputate dalla società di attuale appartenenza. Poiché lo stesso dalle risultanze in possesso di questa Commissione è stato sempre impiegato dalla società Stella Rossa Vitulazio e quindi non risulta avere scontato il residuo delle giornate di squalifica. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo ed a norma dell’art. 12 punto 5 comma a) di sanzionare la società Stella Rossa Vitulazio con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla per la tassa non versata.
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