COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 78 del 6 maggio 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA RECLAMO S. C. BELLIZZI – GARA S.C. BELLIZZI / TEMERARIA DEL 18/4/04

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 78 del 6 maggio 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA RECLAMO S. C. BELLIZZI – GARA S.C. BELLIZZI / TEMERARIA DEL 18/4/04 Il G.S., letto il reclamo ritualmente preannunziato e proposto, rileva che lo stesso nel merito è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto. La società reclamante si duole che la società Temeraria, a seguito dell’espulsione dell’assistente di parte, lo abbia sostituito con un calciatore di riserva sebbene la stessa società avesse già effettuato le tre sostituzioni previste dal regolamento. La doglianza è del tutto infondata poiché le sostituzioni tra calciatori non inficiano la possibilità di sostituire l’assistente arbitrale di parte, senza il quale la gara non potrebbe proseguire. Nulla vieta inoltre al calciatore di riserva di sostituire l’assistente di parte eventualmente espulso. Ad abundatium è orientamento costante della Giustizia Sportiva nazionale che anche un calciatore che abbia preso parte al gioco possa essere incaricato delle funzioni di assistente arbitrale purché non sia stato espulso. Per tali motivi; DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone l’addebito della tassa sul conto della reclamante.
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