COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 78 del 6 maggio 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO FLUMERESE – GARA SANT’ANDREA / FLUMERESE DEL 7.3.04 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 78 del 6 maggio 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO FLUMERESE – GARA SANT’ANDREA / FLUMERESE DEL 7.3.04 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è di competenza del Giudice Sportivo, in quanto incentrato sull’irregolarità di disputa della gara, in ragione della supposta “carenza dei requisiti di agibilità” dell’impianto sportivo. Preso atto della dichiarazione della segreteria del Giudice Sportivo del C.R. Campania, dalla quale si evince il mancato inoltro del preannuncio reclamo, così come previsto dall’art. 42, comma 1, C.G.S., non può che pronunciarsi l’inammissibilità del reclamo, non sanabile neppure mediante la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo medesimo, in ragione della carenza del richiamato presupposto, essenziale ai fini della validità del ricorso. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e di addebitare a carico della società la tassa reclamo, non versata.
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