COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 81 del 20 maggio 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO COLORI SILVERIO – GARA BAIANESE / COLORI SILVERIO DEL 7.3.04 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 81 del 20 maggio 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO COLORI SILVERIO – GARA BAIANESE / COLORI SILVERIO DEL 7.3.04 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto della società Colori Silverio per la gara in epigrafe e relativa alla posizione del calciatore Noviello Giuseppe, nato il 26.8.1968, appartenente alla società Baianese, rileva che lo stesso è fondato. Nella fattispecie la società Baianese è scesa regolarmente in campo nella gara del 29.2.2004 (Falchi Rossi – Baianese), in occasione della quale non risultava inserito in distinta il nominato calciatore, squalificato per una gara per cumulo di ammonizioni, come dal C.U. n. 57 del 26.2.04 del C.R. Campania. Successivamente, nel corso della segnalata gara, a seguito dell’espulsione dal campo di due calciatori della società Baianese, si è verificato l’abbandono volontario del campo da parte di altri tre suoi giocatori, il che ha cagionato l’inferiorità numerica. In ordine alla volontarietà della rinuncia (di cui alla previsione dell’art. 53, comma 2, N.O.I.F.: “La società… che fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della gara”), hanno deliberato sia il Giudice Sportivo del C.R. Campania (come dal C.U. immediatamente successivo alla gara, n. 54 del 4.3.04), sia, in seconda istanza, questa Commissione Disciplinare, nell’odierna riunione. Deve quindi necessariamente ritenersi che il calciatore, come dall’art. 17, comma 5, C.G.S., non abbia scontato la squalifica nella citata gara del 29.2.04, per cui avrebbe dovuto necessariamente scontare la squalifica nella prima gara successiva, che, per l’appunto, era quella del 7.3.04, di cui al reclamo della società Colori Silverio. Tanto premesso, la posizione del calciatore Noviello Giuseppe, che ha partecipato alla gara del 7.3.04 a favore della società Baianese, con il n. 10 della distinta di gara, è da giudicare irregolare agli effetti disciplinari. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo infliggendo alla società Baianese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla per la tassa non versata.
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