COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 81 del 20 maggio 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SPORTING PIETRELCINA – GARA S.MARCO CAVOTI / SP. PIETRELCINA DEL 25.4.04 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 81 del 20 maggio 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SPORTING PIETRELCINA – GARA S.MARCO CAVOTI / SP. PIETRELCINA DEL 25.4.04 – 3^ CAT. La C.D., letto il ricorso avanzato dalla Sporting Pietrelcina, visti gli atti del fascicolo, interpellato in proposito il locale Ufficio Tesseramento, rileva che i calciatori Ricci Carmine, nato il 10.4.1988, e Cavoto Alessandro, nato il 14.2.1988, ancorché elencati in distinta tra le riserve, sono stati ambedue impiegati in gara. Gli stessi, ancorché non più infrasedicenni alla data di disputa della gara del 25.4.2004, sono da considerarsi calciatori “giovani” ai sensi dell’art. 31 N.O.I.F., in quanto non avevano compiuto il 16° anno di età alla data del 1° gennaio dell’anno di inizio del campionato 2003/2004. Per prendere parte alla gara di Terza Categoria, ovvero di attività agonistica, essi avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzati ai sensi dell’art. 34 N.O.I.F. In mancanza di tale autorizzazione, essi non avevano titolo utile per partecipare alla gara di cui al reclamo, , come confermato dalla C.A.F., nella sua riunione del 5 aprile 2004 (cfr. C.U. n. 69 dell’8.4.04 del C.R. Campania), in ordine al reclamo della società Capualandia in relazione alla gara Benevento Donne – Capualandia del 18.1.04, valevole per il Campionato Regionale di Calcio a Cinque Femminile. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di disporre a carico della società S. Marco dei Cavoti la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone per la tassa, non versata.
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