COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 84 del 27 maggio 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Decisione del Giudice Sportivo ATTIVITÀ RICREATIVA GARA PASTIFICIO FERRARA / STELLA ROSSA DEL 12/5/04 – INTERSOCIALE SENIOR
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 84 del 27 maggio 2004- pubbl. su www.figc-campania.it
Decisione del Giudice Sportivo
ATTIVITÀ RICREATIVA
GARA PASTIFICIO FERRARA / STELLA ROSSA DEL 12/5/04 - INTERSOCIALE SENIOR
Il G.S., vista la nota del 25/5/04, protocollo n. AR/219/ad, con la quale il responsabile del Settore per L’attività Ricreativa comunicava a questo Giudice che il calciatore Falanga Antonio, nato il 27/5/1960 (società Pastificio Ferrara) durante la gara in epigrafe, e segnatamente al termine della stessa protestava ripetutamente nei confronti dell’arbitro ed ingiuriava un assistente arbitrale spintonandolo con forza; successivamente continuava a minacciare ed ingiuriare ripetutamente la terna arbitrale. Letto il regolamento per l’Attività Ricreativa pubblicato sul C.U. n. 214/1998 e, segnatamente, l’art. 12 che demanda al G.S. l’adozione di sanzioni disciplinari di durata superiore a quelle dello svolgimento del Torneo. Considerato che, infine, il predetto calciatore benché non più tesserato con società affiliate a questo C.R.C. risulta invece esserlo stato per l’Attività Ricreativa durante la commissione dell’episodio avanti descritto. Per tali motivi, visto l’art. 14 CGS;
DELIBERA
di comminare al calciatore Falanga Antonio la sanzione disciplinare della preclusione al tesseramento fino al 12/12/2004 per società affiliate alla F.I.G.C. compreso il Settore delle Attività Ricreativo Amatoriali.