COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 84 del 27 maggio 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ACQUAVIVA CASERTA – GARA C. CARINARO / ACQUAVIVA CE DEL 28.3.04 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 84 del 27 maggio 2004- pubbl. su www.figc-campania.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO ACQUAVIVA CASERTA – GARA C. CARINARO / ACQUAVIVA CE DEL 28.3.04 – 2^ CAT.
La C.D., letto il reclamo e visti gli atti ufficiali rileva che lo stesso è infondato. Infatti, dall’esame dei referti di gara riportanti le ammonizioni, risulta che alle gare del 18.1.04 e del 31.1.04 ha partecipato il calciatore Verde Pasquale, nato il 13.12.75 mentre alle gare dell’8.2.04 e del 21.3.04 ha partecipato il calciatore Verde Pasquale, nato il 29.6.1983. Trattasi, dunque, di due calciatori diversi. Pertanto, il calciatore Verde Pasquale, nato il 29.6.83, aveva titolo a partecipare alla gara perché aveva subito solo due ammonizioni e non quattro. Ugualmente avevano titolo a partecipare alla gara i calciatori Severino Francesco e Caporosso Gaetano, tesserati per la società Carinaro rispettivamente dal 27.3.04 e dal 3.11.01. L’ulteriore motivo di lagnanza della società reclamante, relativo alla richiesta di accertamento della regolarità di partecipazione dell’intera compagine antagonista non è ammissibile, perché vago e generico, come dall’art. 29, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M.
DELIBER A
di rigettare il reclamo e di disporre l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società. Manda al C.R. per le opportune rettifiche in ordine alle ammonizioni a carico dei calciatori: Verde Pasquale, nato il 13.12.75; Verde Pasquale, nato il 29.6.83.