COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 84 del 27 maggio 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO STELLA AZZURRA SANFELICIANA – GARA JUNIOR DUCENTA VOLTURNO / STELLA AZZURRA SANFELICIANA DEL 3.4.04 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 84 del 27 maggio 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO STELLA AZZURRA SANFELICIANA – GARA JUNIOR DUCENTA VOLTURNO / STELLA AZZURRA SANFELICIANA DEL 3.4.04 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che, preliminarmente, va risolta la questione dell’ammissibilità del reclamo, in quanto si rileva, dall’attestazione dell’ufficio postale di San Felice a Cancello (CE), che il plico contenente il reclamo è stato spedito alla C.D. in data 6.4.2004 alle 10.55, numero progressivo 12472615085-6, mentre quello destinato alla controparte risulta cronologicamente successivo, poiché è stato spedito, nello stesso giorno e dallo stesso ufficio postale, il 6.4.2004 alle ore 10.59, numero progressivo 12472615086-7. A tal proposito, sulla base del combinato disposto degli artt. 34 e 42 C.G.S., questa Commissione Disciplinare si è già pronunciata in relazione al reclamo della società Real San Sossio sulla gara Sarnese 1926 / Real San Sossio del 21.09.03. Nella relativa delibera, pubblicata sul C.U. del C.R. Campania, n. 76 del 29.04.04, pagg. 2209 e 2210, è stato affermato con chiarezza (peraltro, in riferimento ad un caso obiettivamente più complesso, in ragione di una particolare singolarità della procedura dell’ufficio postale) il principio della contestualità che, anche in coerenza con quanto più volte ribadito dalla C.A.F., deve necessariamente essere inteso nel senso che debba essere spedita prima la raccomandata alla società controparte ed, in sequenza temporale, quella all’organo di giustizia sportiva. Soltanto con l’osservanza di tali modalità e della richiamata sequenza temporale, invero, appare rispettato il dettato della norma, che prescrive, per i reclami finalizzati alla modifica del risultato acquisito sul campo, che ai motivi spediti all’organo di giustizia sportiva debba essere allegata l’attestazione dell’avvenuta spedizione del reclamo medesimo alla società controparte. Nel caso in esame, invero, non si vede come possa ritenersi assolto l’obbligo dell’allegazione dell’attestazione dell’avvenuto invio alla società controparte, se la raccomandata indirizzata a questa Commissione Disciplinare risulta spedita in precedenza, seppure di quattro minuti. La violazione della modalità procedurale, prescritta ad substantiam, determina l’inammissibilità del reclamo, per cui è assolutamente inibito l’esame del reclamo nel merito. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo, come proposto dalla società Stella Azzurra Sanfeliciana; nulla dispone per la tassa, non versata.
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