COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 84 del 27 maggio 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VIGOR ACQUAVIVA RECLAMO TRENTOLA DUCENTA GARA VIGOR ACQUAVIVA/TRENTOLA DUCENTA DEL 23.3.04 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 84 del 27 maggio 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VIGOR ACQUAVIVA RECLAMO TRENTOLA DUCENTA GARA VIGOR ACQUAVIVA/TRENTOLA DUCENTA DEL 23.3.04 – 3^ CAT. Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe, quello avanzato dalla società Vigor Acquaviva Calcio e Trentolal Ducenta per connessione oggettiva e soggettiva. Successivamente, letti ed esaminati gli atti dei fascicoli di ufficio sentito il d.d.g., nonché i legali rappresentanti delle società reclamanti, ritualmente invitati, la C.D. osserva: la società Trentola Duucenta ha avanzato reclamo sulla posizione irregolare del calciatore Quaglieri Antonio indicato in distinta al n.17 e non riconosciuto dall’arbitro nel mentre la società Vigor Acquaviva ha argomentato in merito alla posizione dello stesso oltre che in merito alla partecipazione del dirigente Di Gaetano Michele e della squalifica inferta al calciatore Santonastaso Cristian. Nel merito si è evidenziato che la partecipazione del dirigente Di Gaetano Michele non è sanzionabile in quanto, in occasione della gara disputata in data 14.3.2004, lo stesso, ancorché richiamato dall’arbitro non è stato espulso dal campo e che la inibizione è stata pubblicata solamente con il C.U. n.1 del 25.3.04 sicché egli ha potuto legittimamente partecipare alla gara del giorno 20.3.2004. Per quanto attiene alla squalifica inflitta al giocatore Santonastaso, la posizione di capitano ha aggravato la gravità del suo comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti dell’arbitro per cui può ritenersi congrua la sanzione assunta dal G.S. Infine la posizione del giocatore Quaglieri Antonio è risultata inconfutabilmente irregolare dal momento che il calciatore, giunto in ritardo non è stato riconosciuto dall’arbitro prima dell’inizio della gara e, alla fine, si è sottratto alla identificazione alla quale sarebbe stato spontaneamente tenuto. Né è stato possibile in qualunque modo raggiungerlo per consentire all’arbitro di svolgere la funzione direttamente attinente alla direzione della gara. P.Q.M. DELIBERA di revocare in parziale accoglimento del reclamo avanzato dalla società Vigor Acquaviva la sanzione della inibizione inflitta al dirigente sig. Di Gaetano Michele; di accogliere il reclamo della società Trentola Ducenta avverso la posizione irregolare del calciatore Quaglieri Antonio per mancato riconoscimento e per l’effetto infligge alla società Vigor Acquaviva la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; conferma nel resto la delibera del G.S.; nulla per la tassa non versata per ambedue le società.
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