COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 87 del 10 giugno 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO COMP.GELBISON CILENTO – GARA COMP.GELBISON / AGROPOLI DEL 25.1.2004 – ATT.MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 87 del 10 giugno 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO COMP.GELBISON CILENTO – GARA COMP.GELBISON / AGROPOLI DEL 25.1.2004 – ATT.MISTA La C.D., letti gli atti del fascicolo rimessi a questo ufficio dalla Commissione d’appello Federare, sentita la parte in rappresentanza della società, in ossequio al principio del regolare contraddittorio, osserva: sostanzialmente la società Comp. Gelbison Cilento reclamante ha riconosciuto la circostanza dell’aggressione all’arbitro, negando che la vicenda potesse avere carattere scatenante della rissa che si è verificata, e che l’allenatore avesse reiterato l’aggressione e le minacce. In via sostanziale e residuale, la società ha richiesto un’attenuazione della sanzione sul fondamento che l’aggressione non avesse prodotto effetti lesivi certificati. Di fatto le istanze della società Comp. Gelbison Cilento sono contraddette dal referto arbitrale che ha allegato direttamente l’episodio dell’aggressione con la rissa prodotta conseguenzialmente e che ha sottolineato, nel rapporto allegato al referto, i ripetuti tentativi di aggressione dell’allenatore nei confronti del d.d.g. Per quanto attiene invece al gesto consumato contro l’arbitro, è fermo convincimento di questa Commissione che i gesti di aggressione debbano essere valutati per la capacità di provocare allarme sociale e disordine in campo, indipendentemente dagli effetti lesivi provocati alla persona. Nella fattispecie, l’aggressione all’arbitro consumata in occasione della concessione di un calcio di rigore e in clima già teso per la caratteristica dell’incontro di calcio tra quadre viciniore ha concesso in misura sicuramente determinante a provocare la furiosa rissa tra calciatori, spettatori tra loro tale da imporre l’intervento di rinforzo della Forza Pubblica e addirittura la denunzia-querela per il danneggiamento dell’auto dell’arbitro. Alla luce di quanto innanzi, la C.D. ritiene congrua ed equa la decisione assunta dal Giudice Sportivo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di confermare in ogni sua parte la decisine del Giudice Sportivo; dispone addebitarsi l’importo della tassa non versata sul conto della reclamante.
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