COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 87 del 10 giugno 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.C. SANTANGIOLESE – GARA SESSANA / G.C. SANTANGIOLESE DEL 27.3.04 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 87 del 10 giugno 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.C. SANTANGIOLESE – GARA SESSANA / G.C. SANTANGIOLESE DEL 27.3.04 - 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo e visti gli atti ufficiali, osserva: il reclamo proposto dalla società Santangiolese verte su tre specifiche doglianze. La prima di esse riguarda la sussistenza di un errore tecnico, che sarebbe stato commesso dall’arbitro (che non avrebbe consentito alla società Sessana di schierare un calciatore che invece – a dire dalla reclamante – avrebbe avuto titolo a prendere parte alla gara, seppure sopraggiunto in ritardo), suscettibile di determinare la ripetizione della gara. La seconda concerne una presunta irregolarità (in sostanza, una sostituzione di persona), riguardante due calciatori della società Sessanta. La terza è riferita ad un’omessa pronunzia del Giudice Sportivo sulla richiesta di liquidazione di un risarcimento, per il danno subito dall’auto di un calciatore della stessa reclamante. Orbene, in ordine alla prima questione, va rilevato che la società Santangiolese, ai sensi dell’art. 29 C.G.S., nonché in conformità ad ampia e consolidata giurisprudenza, non risulta avere un interesse “diretto” riferito a quanto, a suo avviso, accaduto. Invero, la decisione dell’arbitro in nessun modo ha inciso sulla sua posizione e sui suoi interessi sportivi. Semmai, ciò ha riguardato direttamente la società Sessana, eventuale danneggiata nella circostanza, e solo in via riflessa la reclamante. In ogni caso, ritiene la Commissione che la ricostruzione dei fatti riferita dall’arbitro al Giudice Sportivo (tra il 1° ed il 2° tempo aveva consentito ad un dirigente della società Sessana di prendere possesso della sua distinta dei calciatori e, una volta riavutala, aveva riscontrato l’aggiunta di un altro nominativo, al n. 13, prima non presente, per cui aveva proceduto a depennarlo e non aveva consentito al calciatore in questione di prendere parte alla gara) risulta verosimile e non incompatibile con l’esistenza di una copia della distinta della società Sessana contenente l’indicazione (non depennata), al n. 13, del calciatore Ciccaglione Giuseppe. Tale copia potrebbe essere stata fatta prima della “riconsegna” dell’atto all’arbitro, ma dopo la sua ricezione da parte della società Sessana. Pertanto, neppure in fatto può dirsi fondata la doglianza, sul punto, della società Santangiolese. In ordine alla seconda questione oggetto di reclamo, va confermato che, degli accertamenti specificamente svolti dal Giudice Sportivo in proposito (mediante audizione dell’arbitro, convocazione dei calciatori interessati e verifica dei documenti d’identità di questi ultimi), nulla di irregolare è emerso. Del resto, la società Santangiolese non ha fornito alcun elemento concreto a sostegno della propria tesi, rimasta allo stato di mera osservazione, o congettura. Di conseguenza, anche sul punto il reclamo risulta destituito di fondamento. In ordine, infine, alla terza doglianza, riguardante una supposta omissione di pronunzia da parte del Giudice Sportivo, circa una richiesta di risarcimento danni, va evidenziato che, nei rispettivi referti, sia l’arbitro della gara, sia il Commissario di Campo hanno annotato che, su segnalazione del dirigente della società Santangiolese a fine gara (“al momento di andare via”), erano stati informati di un danno ad un’autovettura, indicata come di proprietà di un calciatore della società Santangiolese medesima. In ragione delle circostanze di fatto e di luogo, si tratta di episodio che esula dalla giurisdizione sportiva, non riconducibile alle responsabilità di ordine sportivo della società ospitante (non a caso, la società reclamante ha comunicato di aver prodotto regolare denuncia all’autorità giudiziaria). P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it