COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 87 del 10 giugno 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.C. SANTANGIOLESE – GARA CASALE TEANO/SANTANGIOLESE DEL 12.5.04 (RECUPERO DEL 2.5.04) – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 87 del 10 giugno 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.C. SANTANGIOLESE – GARA CASALE TEANO/SANTANGIOLESE DEL 12.5.04 (RECUPERO DEL 2.5.04) – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo avanzato dalla società Santangiolese, letti gli atti del fascicolo di ufficio, in via preliminare rileva: il reclamo spedito il 3.6.2004 è dichiarato proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata in data 27.5.2004 sul Comunicato Ufficiale n. 84 e pertanto risulta tempestivo. Per converso, la richiesta di riduzione della sanzione, inflitta al calciatore Giordano Alessandro, pubblicata sul C.U. n. 81 del 20.5.2004, risulta assolutamente nuova rispetto al reclamo proposto al Giudice Sportivo e formante oggetto della pronunzia del 27.5.2004. Nel richiamato reclamo, invero, non è contenuto alcun riferimento, neanche casuale, alla posizione del calciatore sanzionato. Poiché il reclamo, proposto in data 3.6.2004, è tardivo, in palese infrazione della vigente normativa, esso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; di disporre l’addebito della tassa non versata sul conto della società reclamante.
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