COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 90 del 28 giugno 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SARNESE 1926 – GARA SARNESE 1926/REAL SANSEVERINESE DEL 21.12.2003 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 90 del 28 giugno 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SARNESE 1926 – GARA SARNESE 1926/REAL SANSEVERINESE DEL 21.12.2003 – PROMOZIONE La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Sarnese 1926, avente per oggetto la presunta posizione irregolare del calciatore Brillante Francesco; preso atto delle controdeduzioni della società Real Sanseverinese; sentito il presidente della società reclamante, osserva, in via preliminare, che la complessa vicenda che presiede al reclamo in esame si riferisce ad una denuncia di sottrazione, dalla sede della società Sarnese 1926 (la cui porta – come si rileva dal testo della denuncia medesima – era stata lasciata aperta), tra l’altro, di alcune “schede di trasferimento di giocatori”. Precisato che la richiamata denuncia era stata prodotta in data 6 novembre 2003, va ulteriormente sottolineato che in data 31 dicembre 2003 era pervenuta, presso il C.R. Campania, la nota di comunicazione della prodotta denuncia del 6 novembre. In data 24 marzo 2004, la società Sarnese 1926 produceva una nota integrativa, con richiesta di audizione esplicativa sul punto. Questa C.D. rileva che la denuncia, come allegata agli atti, non contiene alcuna indicazione, che consenta di ricollegare alla lista di trasferimento del calciatore Brillante Francesco uno dei modelli, denunciati come sottratti dalla sede della società Sarnese 1926. D’altro canto, in punto di fatto, risulta del tutto evidente che la firma di sottoscrizione della lista di trasferimento del calciatore Brillante Francesco è stata apposta di proprio pugno dal presidente della società Sarnese 1926, sig. Francesco Pappacena, come si evince ictu oculi dal confronto tra le firme della lista medesima e del reclamo proposto. Non essendo, fino all’atto della decisione di questo reclamo, stata prodotta documentazione probante, idonea a confutare la regolarità del documento di trasferimento del calciatore oggetto del reclamo, questa C.D. non può che prendere atto della regolarità formale del trasferimento medesimo, per cui il reclamo deve essere respinto. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo, disponendo l’addebito della relativa tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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