COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n47 DEL 15 GENNAIO 2004- pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA RECLAMO SANGENNARESE GARA SIRIGNANO – SANGENNARESE DEL 21/12/03
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale n47 DEL 15 GENNAIO 2004- pubbl. su www.figc-campania.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
RECLAMO SANGENNARESE GARA SIRIGNANO – SANGENNARESE DEL 21/12/03
Il G.S., letto il reclamo ritualmente preannunziato e proposto rileva che lo stesso nel merito è infondato e pertanto meritevole di rigetto. La società reclamante si duole che l’arbitro, dopo aver espulso il calciatore subentrato con il n. 17, Acierno Donato, della società Siringano, lo riammetteva sul terreno di gioco ammonendolo, senza dare alcuna spiegazione, poiché lo stesso n. 17 non risultava presente in distinta. Orbene dall’analisi degli atti ufficiali di gara è emerso che il calciatore Acierno Donato era inserito in distinta della società Siringano con il n. 16. L’arbitro, verificato l’errore di trascrizione, e la mancanza della maglia n. 16, lo riammetteva alla gara con la maglia n 0 (zero), poiché lo stesso calciatore era già stato correttamente identificato prima della gara. Per tutto quanto su esposto;
DELIBERA
di rigettare il reclamo, dispone l’addebito della tassa sul conto della reclamante.