COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n47 DEL 15 GENNAIO 2004- pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA RECLAMO SAN FRANCESCO GARA SCAMPITELLA – SAN FRANCESCO DEL 7/12/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n47 DEL 15 GENNAIO 2004- pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA RECLAMO SAN FRANCESCO GARA SCAMPITELLA – SAN FRANCESCO DEL 7/12/03 Il G.S., letto il reclamo ritualmente preannunziato e proposto rileva che lo stesso è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto. La società reclamante si duole che la società Scampitella pur avendo solo due calciatori di riserva, abbia effettuato tre sostituzioni, impiegando una persona non identificata. Orbene dagli atti ufficiali di gara si evince che solo due sostituzioni sono state effettuate dalla società Scampitella con i due calciatori presenti in panchina. Per tutto quanto su esposto; DELIBERA di rigettare il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa sul conto della reclamante.
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