COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 30 maggio 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE GARA ALBA DURAZZANO S. AGATA – VIRTUS VOLLA DEL 22.05.2005 – SPAREGGIO ECCELLENZA RECLAMI ALBA DURAZZANO S. AGATA –VIRTUS VOLLA (riuniti per connessione)
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 100 del 30 maggio 2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
GARA ALBA DURAZZANO S. AGATA – VIRTUS VOLLA DEL 22.05.2005 – SPAREGGIO ECCELLENZA
RECLAMI ALBA DURAZZANO S. AGATA –VIRTUS VOLLA (riuniti per connessione)
In ordine alla gara Alba Durazzano S. Agata / Virtus Volla del 22 maggio u.s., valevole per la determinazione della seconda classificata nel Campionato Regionale di Eccellenza 2004/2005 – girone A, la C.D., letti i reclami, ritualmente presentati, in conformità alla normativa relativa all’abbreviazione dei termini, rispettivamente dalle società Alba Durazzano S. Agata e Virtus Volla; visti gli atti del fascicolo d’ufficio, con la delibera del Giudice Sportivo di prima istanza, di cui al C.U. n. 99 del 26 maggio u.s., pag. 2421; sentite le parti (regolarmente convocate), assistite dai rispettivi legali di fiducia, dispone, in via preliminare, la riunione dei reclami, in ragione dell’evidente connessione.
Con il suo reclamo, la società Alba Durazzano S. Agata ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo sulla base di due motivazioni fondamentali: una pretesa “inesatta ricostruzione da parte degli ufficiali di gara e dei Carabinieri di Avellino dei fatti verificatisi”; “supposti Molteplici ed insanabili incongruenze e contraddizioni tra i vari atti ufficiali di gara”. Quanto alla prima motivazione, tra l’altro, la ricorrente Alba Durazzano S.A. confuta innanzitutto che, nella circostanza, come viceversa specificato nella nota dei Carabinieri della Compagnia di Avellino si sia verificata una “furiosa lite”; contesta, altresì, che la “lite” abbia interessato “giocatori delle due formazioni”, come relazionato dai Carabinieri, e confuta ancor più che, come sottolineato, in particolare, da uno dei Commissari di Campo nel suo rapporto, “la maggior parte dei calciatori di entrambe le società era venuta alle mani”. Sul punto il reclamo della società Alba Durazzano S. Agata espressamente sostiene l’ipotesi di una “aggressione in piena regola … scientificamente premeditata ed accuratamente programmata” da parte dei calciatori della società Virtus Volla, con indicazione di cinque tra di essi, ai quali viene addebitato, dall’Alba Durazzano S. Agata, un “ruolo primario e diretto”.
Aggiunge la ricorrente che il Giudice Sportivo “pare concordare pienamente con le ragioni esposte … riconoscendo che la mancata presentazione … era dovuta solo ed esclusivamente alle gravi conseguenze patite dai calciatori dell’Alba Durazzano S. Agata a seguito della descritta aggressione”. Quanto alla seconda motivazione, la ricorrente Alba Durazzano S.A. sottolinea come nessun riferimento ai fatti si rinvenga nel rapporto arbitrale, mentre uno dei Commissari di Campo ha riferito che fosse stato “un componente della terna” a far “rilevare che era in corso una rissa fra le due squadre”. La ricorrente insiste, in ordine alla priorità di presenza in campo tra i calciatori delle due contendenti, sottolineando alcune espressioni che, a suo avviso, sarebbero in contraddizione, tra la relazione dei Carabinieri ed i rapporti di gara dei Commissari di Campo. Dalle due esposte motivazioni, in particolare dalla seconda, la ricorrente Alba Durazzano S.A. ricava un terzo motivo a sostegno, dal quale fa scaturire una richiesta subordinata, rispetto a quella principale che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Virtus Volla. Invero, l’Alba Durazzano S.A. sostiene che, “laddove non sia possibile individuare … precise responsabilità … a causa della lacunosità e discordanza degli atti ufficiali, la decisione … deve essere … quella della ripetizione della gara”. Chiede, infine, la revoca dell’ammenda di € 1500,00.
Nel suo reclamo, la società Virtus Volla fa innanzitutto riferimento al rapporto dell’arbitro che ha refertato come la gara non sia stata disputata “per assenza della società Alba Durazzano Sant’Agata”, per poi stralciare, dai rapporti dei Commissari di Campo e dalla nota dei Carabinieri di Avellino: la priorità di presenza dei calciatori della Virtus Volla sul campo di giuoco; il sollecito intervento della “Forza Pubblica per sedare gli animi”; l’assicurazione, da parte del “Responsabile dell’Ordine Pubblico”, sull’ampia sussistenza delle “condizioni di sicurezza”. Nelle motivazioni, la ricorrente Virtus Volla in primo luogo sottolinea la “insussistenza e/o inconsistenza dei fatti … rappresentati dalla società Durazzano al fine di determinare” l’influenza sul regolare svolgimento della gara. La società Virtus Volla si sofferma su una serie di puntualizzazioni, finalizzate a confutare le affermazioni accusatorie dell’Alba Durazzano S.A. a carico dei calciatori della Virtus Volla. In particolare la società Virtus Volla sottolinea che, a suo avviso, appaia “piuttosto inverosimile che nessuna delle dodici persone ferite” (della società Alba Durazzano Sant’Agata), “prima di recarsi al nosocomio, si sia fatta curare dal personale medico presente sul campo con ben tre ambulanze” preferendo, invece, recarsi all’Ospedale di Avellino e non di Solofra. Viene anche precisato: che, su diciotto calciatori, ben dodici sono stati refertati in Ospedale, “ovvero – guarda caso! – uno in meno rispetto al numero minimo necessario per iniziare una gara”; che “non essendo stata presentata all’arbitro la distinta ufficiale di gara”, non possa esserci certezza “che i calciatori … dei referti medici siano tutti quelli che alla gara dovevano partecipare”. Ne deduce la ricorrente Virtus Volla che si sia configurato un “maldestro pretesto finalizzato ad approfittare della situazione”, a maggior ragione, secondo la Virtus Volla, atteso che il “Responsabile dell’Ordine Pubblico non ha dato corso ai suoi poteri di sospendere la gara medesima”. Con la sua seconda motivazione, la società Virtus Volla sottolinea che: “nessuno dei Commissari di Campo ha avuto cognizione diretta dei fatti”; “gli episodi hanno avuto una brevissima durata”; la “gravità degli episodi è smentita“ dai testi dei referti; infine, il fatto sarebbe stato qualificato in modi contrastanti dai vari atti. Dalle suesposte considerazioni, la ricorrente Virtus Volla deduce da un lato, “elementi di incertezza e di contrasto”, dall’altro, la conseguenza che, non risultando certezza sulla “rissa”, sia da concludersi per la riforma della decisione del Giudice Sportivo, in quanto fondata su elementi non risultati idonei a determinare una così grave sanzione. La società Virtus Volla ha anche formulato richiesta a questa Commissione Disciplinare di voler chiedere al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ponticelli, presente sul campo di giuoco, “informazioni e chiarimenti in riferimento alla reale dinamica dei fatti accaduti”. In una successiva motivazione, la società Virtus Volla sottolinea la mancata presenza in campo della società Alba Durazzano S.A., come rilevato, nel suo rapporto, dall’arbitro della gara. La società Virtus Volla, ancora, ritiene che “gli atti ufficiali di gara presentino tali e tante incongruenze”, da rendere “non attendibile la loro validità”. Da ciò la Virtus Volla desume il fondamento per la sua richiesta subordinata, che sia “disposta l’effettuazione della gara”. Quanto alla richiesta principale, la società Virtus Volla chiede che sia riformata la decisione impugnata, sostenendo che, “trattandosi di spareggio finalizzato ad individuare la società avente diritto alla disputa dello spareggio successivo, non è possibile accedere alla sanzione del reciproco 0-3” e che, per la mancata presenza dell’Alba Durazzano S.A., a carico di quest’ultima siano inflitte la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la pena accessoria di un punto di penalizzazione, da scontare nel successivo Campionato.
All’atto dell’audizione presso questa C.D., ambedue le ricorrenti hanno sottolineato l’interesse alla disputa della gara e le comuni motivazioni sportive, che sarebbero assolutamente in contrasto con i testi dei referti ufficiali. La società Virtus Volla ha anche esibito il testo integrale di un precedente giurisprudenziale, relativo ad un caso presunto analogo, relativo alla gara Giugliano / Puteolana del 14/4/2001.
Ritiene questa C.D. che la decisione del Giudice Sportivo, impugnata dai due reclami di parte, sia da confermare in toto, sia per quanto attiene alle motivazioni a sostegno, sia per quel che concerne le sanzioni inflitte. Quanto alle pretese “inesatta ricostruzione” ed incongruenza e contraddizioni tra i vari atti ufficiali, appare doveroso sottolineare che l’assoluta rapidità dell’evento, da tutti evidenziata, e riconosciuta anche dalle ricorrenti, non passa considerarsi in contraddizione con la carente consapevolezza dell’episodio da parte di alcuni ufficiali di agra ed anche con la circostanza che l’arbitro non abbia avuto modo di rendersi conto, in via diretta e chiara, dell’evento medesimo. È del tutto conforme a logica che un componente della terna arbitrale si sia avveduto di quanto stava accadendo (non è dato sapere a quale punto della rissa) e che sia stato proprio egli a fare riferimento alla vicenda nel suo rapporto, com’è avvenuto. Quanto alla presunta “aggressione”, da parte dei calciatori della Virtus Volla ai danni di quelli dell’Alba Durazzano S.A., nessun elemento probatorio è stato prodotto a sostegno di una circostanza che, a prescindere dalla priorità temporale di presenza in campo dell’una o dell’altra squadra, è obbiettivamente da considerare improponibile, alla luce della dimostrata (da vari atti) evenienza della rissa generale, che è fatto ben distinto dalla pretesa “aggressione”. Appare, altresì, temerario sostenere che il Giudice Sportivo abbia “riconosciuto” che la mancata presentazione dell’Alba Durazzano S.A. fosse dovuta alle conseguenze della presunta aggressione. Esattamente all’inverso, il Giudice Sportivo, con puntuale corrispondenza alla verità, come documentata, ha imperniato sulla “furiosa lite” (di cui alla nota ufficiale dei Carabinieri di Avellino) la motivazione sostanziale delle sue decisioni. L’elemento della “furiosa lite” si presenta assolutamente decisivo ed inoppugnabile, in quanto proveniente da fonte obiettiva ed indiscutibile, il Responsabile del servizio d’ordine pubblico della gara. Appare di tutta evidenza, anzi, che il Giudice Sportivo abbia opportunamente evidenziato, a carico di entrambe le contendenti, le gravissime deifaillances comportamentali. Entrambe le ricorrenti hanno chiesto, in via subordinata, che fosse disposta la ripetizione della gara, sulla base di una pretesa impossibilità di individuazione delle singole e comuni responsabilità, in ragione di una supposta contraddittorietà degli atti ufficiali. La richiesta appare in pesante, inconciliabile contrasto con tutte le altre motivazioni prodotte dalle due ricorrenti, che si sostanziano in reciproche, gravi accuse. Quanto ad alcune considerazioni enunciate dalla società Virtus Volla, pur non confutabili sotto il profilo strettamente logico, esse appaiono ignorare gli aspetti essenziali della vicenda, quelli etico sportivi, che si riconducono ad una desolante valutazione: che, nell’occasione, sia stato stabilito un increscioso precedente giurisprudenziale in ambito sportivo (si sarebbe tentati di rettificare: in ambito antisportivo).
Quanto, poi, alla richiesta della società Virtus Volla, che venisse acquisito agli atti l’eventuale esito di una richiesta di informazione al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ponticelli, è il caso di puntualizzare che il Responsabile dell’Ordine Pubblico in relazione alla gara fosse l’ufficiale dei Carabinieri a tanto demandato e che, dunque, da quest’ultimo dovesse essere acquisita (così come si è verificato) la relazione di riferimento. In ordine alla mancata presenza in campo della società Alba Durazzano S.A., questa C.D. che sia di assoluto pregio la valutazione esposta dal Giudice Sportivo nella sua decisione. Non è possibile, ancora, accedere alla tesi della Virtus Volla, secondo la quale non sarebbe consentita “la sanzione del reciproco 0-3”. Invero, quello in esame non è certamente il primo caso di una sanzione di tal genere, né sussiste una normativa speciale per le gare di spareggio, che inibisca la sanzione, inflitta dal Giudice Sportivo a carico di entrambe le contendenti. Infine, quanto al precedente giurisprudenziale esibito, esso appare inconferente, attesa l’assoluta originalità del caso in esame in questa sede e considerata la documentata certezza della rissa generale tra i calciatori delle due società in gara, come più volte sottolineata.
P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare i reclami delle società Alba Durazzano S.Agata e Virtus Volla, con la conferma integrale delle decisioni e sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo: a carico di entrambe le società, Alba Durazzano S.Agata e Virtus Volla, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; a carico di entrambe le società, l’ammenda di € 1.500,00 per partecipazione a rissa; l’ulteriore ammenda, a carico della società Alba Durazzano S. Agata, di € 500,00, oltre al risarcimento dei danni all’impianto sportivo, nella misura che sarà quantificata dal C.R.C.; dispone, infine, l’addebito della tassa sul conto delle due ricorrenti.
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