COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PROMOZIONE ISTANZA DELLA SOCIETÀ CELLOLE CALCIO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PROMOZIONE ISTANZA DELLA SOCIETÀ CELLOLE CALCIO Il G.S., letta l’istanza della società Cellole Calcio relativa all’ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per mancanza della forza pubblica; visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti opportuni accertamenti, dall’esito degli stessi è risultato che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n. 1 dell’1/7/04 pag. 52; per tali motivi; DELIBERA di revocare la sanzione dell’ammenda a carico della società Cellole Calcio sanzione pubblicata sul C.U. n. 88 del 29/4/05 pag. 2233.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it