COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PROMOZIONE ISTANZA DELLA SOCIETÀ CELLOLE CALCIO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
ISTANZA DELLA SOCIETÀ CELLOLE CALCIO
Il G.S., letta l’istanza della società Cellole Calcio relativa all’ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per mancanza della forza pubblica; visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti opportuni accertamenti, dall’esito degli stessi è risultato che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n. 1 dell’1/7/04 pag. 52; per tali motivi;
DELIBERA
di revocare la sanzione dell’ammenda a carico della società Cellole Calcio sanzione pubblicata sul C.U. n. 88 del 29/4/05 pag. 2233.