COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Decisione del Giudice Sportivo Campionato di Prima Categoria GARA BRUSCIANESE – VIGOR S. PAOLO BELSITO DEL 29/5/05

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Decisione del Giudice Sportivo Campionato di Prima Categoria GARA BRUSCIANESE – VIGOR S. PAOLO BELSITO DEL 29/5/05 Il G.S., letto il referto di gara di cui in epigrafe; rileva che la società Vigor San Paolo Belsito iniziava l’incontro schierando sette giocatori; rileva, altresì, che al 20’ del p.t. un giocatore ospite abbandonava il terreno di gioco per cui il direttore di gara, constatata la sopravvenuta inferiorità numerica della squadra ospite, sospendeva definitivamente la gara. Visti gli artt. 12 e segg. CGS. Per tali motivi; DELIBERA di sanzionare la società Vigor San Paolo Belsito della perdita della gara con il punteggio di 0-3. per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli si rimanda alla camicia di gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it