COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA POLVICA – AIROLA DEL 21/05/05
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
GARA POLVICA – AIROLA DEL 21/05/05
Il G.S., letto il referto arbitrale sciogliendo la riserva di cui al C.U. 99 rilevato che la gara sopraindicata non si è disputata per l’assenza della società Airola, che non ha prodotto e comprovato la sussistenza della causa di forza maggiore. In applicazione dell’art. 53 NOIF;
DELIBERA
di infliggere alla società Airola la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e un punto di penalizzazione in classifica, nonché l’ammenda di € 55.00 relativa alla prima rinuncia; di fare obbligo alla società Airola di versare a favore della società Polvica la somma di € 60.00 quale indennizzo per il mancato incasso.