COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA REAL CASELLE 97 – CANNALONGA DEL 29/05/05
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
GARA REAL CASELLE 97 – CANNALONGA DEL 29/05/05
Il G.S., letto il referto arbitrale, rilevato che la gara sopraindicata non si è disputata per l’assenza della società Cannalonga. In applicazione dell’art. 53 NOIF;
DELIBERA
di infliggere alla società Cannalonga la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e un punto di penalizzazione in classifica, nonché l’ammenda di € 110.00 relativa alla prima rinuncia; di fare obbligo alla società Cannalonga di versare a favore della società Real Caselle 97 la somma di € 80.00 quale indennizzo per il mancato incasso.
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