COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA CALORESE – SCAMPITELLA DEL 29/5/05

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA CALORESE – SCAMPITELLA DEL 29/5/05 Il G.S., letto il referto di gara di cui in epigrafe; rilevato che la società Scampitella iniziava l’incontro schierando solo otto giocatori; rileva, altresì, che nel corso della gara due calciatori ospiti abbandonavano il terreno di gioco per cui il direttore di gara, constatata la sopravvenuta inferiorità numerica della squadra ospite, sospendeva definitivamente la gara. Visti gli artt. 12 e segg. CGS. Per tali motivi; DELIBERA di sanzionare la società Scampitella della perdita della gara con il punteggio di 0-4 acquisito sul campo, più un punto di penalizzazione in classifica per recidività in art. 12. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli si rimanda alla camicia di gara.
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