COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Decisione del Giudice Sportivo Campionato di Prima Categoria GARA PIETRASTORNINA – GESUALDO DEL 28/5/05
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005
Decisione del Giudice Sportivo
Campionato di Prima Categoria
GARA PIETRASTORNINA – GESUALDO DEL 28/5/05
Il G.S., letto il referto arbitrale, rilevato che la gara sopraindicata non si è disputata per l’assenza della società Gesualdo. In applicazione dell’art. 53 NOIF;
DELIBERA
di infliggere alla società Gesualdo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e un punto di penalizzazione in classifica, nonché l’ammenda di € 500.00 relativa alla seconda rinuncia; di fare obbligo alla società Gesualdo di versare a favore della società Pietrastornina la somma di € 150.00 quale indennizzo per il mancato incasso.
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